Statuto del Consiglio di Pace
Lamentando il fatto che troppi approcci alla costruzione della pace favoriscono la dipendenza perpetua e istituzionalizzano la crisi invece di condurre le persone al di là di essa;
Sottolineando la necessità di un organismo internazionale di peace-building più agile ed efficace; e
Decidendo di riunire una coalizione di Stati volenterosi impegnati in una cooperazione pratica e in un’azione efficace,
Guidate dal giudizio e onorate dalla giustizia, le Parti adottano la Carta del Consiglio della Pace.
CAPITOLO I – MISSIONE
Articolo 1: Missione
Il Consiglio per la Pace è un’organizzazione internazionale che cerca di promuovere la stabilità, ripristinare un governo affidabile e legale e garantire una pace duratura nelle aree colpite o minacciate da conflitti. Il Consiglio per la Pace intraprende le funzioni di costruzione della pace in conformità con il diritto internazionale e come può essere approvato in conformità con la presente Carta, compreso lo sviluppo e la diffusione delle migliori pratiche che possono essere applicate da tutte le nazioni e comunità che cercano la pace.
CAPITOLO II – MEMBERSHIP
Articolo 2.1: Stati membri
L’adesione al Consiglio per la Pace è limitata agli Stati invitati a partecipare dal Presidente e ha inizio con la notifica che lo Stato ha acconsentito ad essere vincolato dalla presente Carta.
Articolo 2.2: Responsabilità degli Stati membri
(a) Ogni Stato membro sarà rappresentato nel Consiglio per la Pace dal proprio Capo di Stato o di Governo.
(b) Ogni Stato membro sosterrà e assisterà le operazioni del Consiglio di pace in conformità con le rispettive autorità giuridiche nazionali.
(c) Ogni Stato membro ha un mandato non superiore a tre anni a partire dall’entrata in vigore della presente Carta, soggetto a rinnovo da parte del Presidente, ad eccezione di quelli che contribuiscono con più di 1 miliardo di dollari entro il primo anno, che possono diventare membri permanenti.
Articolo 2.3: Cessazione dell’adesione
L’adesione termina alla scadenza del mandato, al ritiro, alla rimozione da parte del Presidente (soggetta al veto dei due terzi degli Stati membri) o allo scioglimento del Consiglio della Pace.
CAPITOLO III – GOVERNO
Articolo 3.1: Il Consiglio della Pace
(a) Il Consiglio della Pace è composto dagli Stati membri.
(b) Il Consiglio vota su tutte le proposte, compresi i bilanci, l’istituzione di entità sussidiarie, le nomine e le politiche principali.
(c) Le riunioni saranno convocate almeno una volta all’anno o quando il Presidente lo riterrà opportuno.
(d) Ogni Stato membro dispone di un voto.
(e) Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti e dei votanti, previa approvazione del Presidente.
Articolo 3.2: Presidente
(a) Donald J. Trump sarà il Presidente inaugurale del Consiglio di Pace.
(b) Il Presidente ha l’autorità esclusiva di creare, modificare o sciogliere le entità sussidiarie come necessario.
Articolo 3.3: Successione e sostituzione
Il Presidente deve sempre designare un successore; la sostituzione avviene solo in caso di dimissioni o di incapacità, come stabilito all’unanimità dal Consiglio Direttivo, a quel punto il successore designato assume il ruolo.
CAPITOLO IV – CONSIGLIO ESECUTIVO
Articolo 4.1: Consiglio Esecutivo – Composizione e Rappresentanza
Il Consiglio Esecutivo è selezionato dal Presidente ed è composto da leader di levatura mondiale. I membri durano in carica due anni e possono essere rimossi dal Presidente.
Articolo 4.2: Mandato del Consiglio Esecutivo
Il Consiglio Esecutivo eserciterà i poteri necessari per attuare la missione del Consiglio per la Pace e riferirà al Consiglio per la Pace su base trimestrale.
CAPITOLO V – DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 5.1: Spese
Il finanziamento del Consiglio di Pace avverrà attraverso contributi volontari.
Articolo 5.2: Conti
Il Consiglio può stabilire controlli finanziari e meccanismi di supervisione per garantire l’integrità.
CAPITOLO VI – STATUTO GIURIDICO
Il Consiglio per la Pace e le sue entità sussidiarie possiedono personalità giuridica internazionale, compresa la capacità di stipulare contratti, aprire conti bancari, acquisire proprietà e garantire i necessari privilegi e immunità.
CAPITOLO VII – INTERPRETAZIONE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Le controversie interne devono essere risolte attraverso la collaborazione, con il Presidente come autorità finale sul significato, l’interpretazione e l’applicazione dello Statuto.
CAPITOLO VIII – MODIFICHE ALLO STATUTO
Le proposte di modifica possono essere diffuse a tutti gli Stati membri almeno 30 giorni prima della votazione; l’adozione richiede l’approvazione dei due terzi e la conferma del Presidente.
CAPITOLO IX – RISOLUZIONI O ALTRE DIRETTIVE
Il Presidente, a nome del Consiglio di Pace, può adottare risoluzioni o direttive coerenti con lo Statuto per attuare la sua missione.
CAPITOLO X – DURATA, SCIOGLIMENTO E TRANSIZIONE
Il Consiglio di Pace dura fino allo scioglimento da parte del Presidente o alla fine degli anni dispari, salvo rinnovo. Allo scioglimento, i beni e gli obblighi saranno regolati.
CAPITOLO XI – ENTRATA IN VIGORE
La Carta entra in vigore con il consenso di tre Stati. Gli Stati che non possono candidarsi provvisoriamente possono partecipare come Membri non votanti in attesa dell’approvazione. Una copia certificata è depositata presso gli Stati Uniti, designati come Depositario.
CAPITOLO XII – RISERVE
Non è possibile apporre riserve alla presente Carta.
CAPITOLO XIII – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 13.1 – Lingua ufficiale: inglese.
Articolo 13.2 – Sede: il Consiglio può istituire sedi e uffici locali.
Articolo 13.3 – Sigillo: un sigillo ufficiale approvato dal Presidente.
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